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Cos’è e come nasce l’IeFP

La Formazione Professionale è di competenza  amministrativa delle Regioni. Con l’emanazione della legge quadro 845/78 tutta la formazione professionale, compresa quella iniziale, era stata ricondotta all’interno delle politiche attive del lavoro.
Le successive riforme che si sono dispiegate dal 1999 in poi hanno prodotto un nuovo scenario per l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sviluppando e potenziando anche la formazione del cittadino accanto a quella professionalizzante.

Una prima iniziativa legislativa dava vita all’innalzamento dell’obbligo di istruzione da 8 a 10 anni (Legge 9/1999) e all’avvio dell’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno di età, assolvibile in percorsi anche integrati di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale di competenza regionale, nell’esercizio dell’apprendistato (Legge 144/1999).
La legge 53/03, successivamente, ha introdotto in forma sperimentale i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, destinati ai giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che portano al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo.
L’elevamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni (Legge n. 296/2006) aveva formalmente abolito questa opportunità, pur avendone autorizzata la prosecuzione fino alla messa a regime del nuovo ordinamento. A regime, inoltre, le strutture formative accreditate dal Ministero della Pubblica Istruzione (i CFP) avrebbero potuto realizzare percorsi e progetti per prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo. I percorsi e progetti dovevano, in ogni caso, rispettare gli obiettivi di apprendimento specificati nel Regolamento ministeriale del 22/8/2007.

Un successivo provvedimento, la Legge 133 del 2008, ha previsto l’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche nei percorsi sperimentali triennali di Istruzione e Formazione Professionale, in coerenza della “equivalenza formativa” di tutti i percorsi del secondo ciclo.

Allo stato attuale i giovani sono tenuti ad assolvere il diritto – dovere all’istruzione e alla formazione almeno fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età, titolo professionalizzante che si consegue presso le “istituzioni formative” accreditate dalle Regioni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal Capo III del D. Lgs. n. 226/05. Tale opportunità si colloca all’interno del secondo ciclo che, oggi, risulta composto dal (sotto)sistema dell’Istruzione Secondaria Superiore, articolato in Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali e dal (sotto)sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale, di competenza delle Regioni, nel quale i giovani possono assolvere l’obbligo di istruzione fino al 16° anno di età  e il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età.
Mentre cessa la sperimentazione dei percorsi formativi triennali restano ancora da attuare pienamente: il 4° anno (oggi attivo solo in alcune Regioni), l’anno che si conclude con l’esame di Stato (in sperimentazione solo nella Regione Lombardia e in avvio nelle Province autonome di Trento e Bolzano), la spendibilità del diploma professionale ai fini del passaggio all’Istruzione Tecnica Superiore, la formazione nell’istituto dell’apprendistato, profondamente rinnovato.

Finalità

Dall’anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. Ora si può, al termine del 1° ciclo,assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP).
Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012.
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato – su richiesta dello studente – il certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell’Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010.

Il monitoraggio sulla partecipazione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e ai percorsi in modalità duale è realizzato annualmente dall’Inapp per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di una rilevazione effettuata grazie al contributo dei referenti delle 21 Regioni e Province Autonome, i quali raccolgono dati quali-quantitativi presso i rispettivi territori. Le informazioni raccolte descrivono l’avanzamento del Sistema e sono utilizzate per la definizione dei decreti ministeriali di riparto risorse. Dal 2016, come modalità di realizzazione dei percorsi IeFP, è stato introdotto il sistema duale, che prevede una quota maggiore di formazione pratica nei contesti lavorativi (almeno 400 ore dell’intero percorso formativo).

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove, e non semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto
Jean Piaget

L’offerta del sistema IeFP

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche (EQF3) e diplomi (EQF4) professionali. Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordo del 27 luglio 2011 (aggiornato con Accordo  del 19 gennaio 2012).


Le qualifiche e i diplomi di IeFP sono anche correlati alle “aree economiche e professionali” utilizzate anche per correlare i titoli di istruzione tecnica e professionale quinquennali (All. B Linee Guida, art. 52)

Testi estratti da comunicazioni di Enti Istituzionali

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